La giurisprudenza dominante esclude la possibilità per il proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca di prevenzione o del sequestro ad essa finalizzato attraverso il provento dell’evasione fiscale.
Tuttavia, va evidenziato che deve ritenersi non allegabile solamente il vero e proprio “provento”, consistente nell’imposta evasa, comprensiva delle sanzioni e delle sovrattasse automaticamente applicabili. Invece, il reddito non dichiarato, in presenza di una puntuale dimostrazione della sua liceità, nella genesi e nella produzione, può essere allegato, nella quota-parte depurata dagli importi dovuti al fisco, per giustificare la legittimità dell’acquisizione dei beni sottoposti alla misura ablativa.
Pur in presenza di un’evasione fiscale, è quindi necessario individuare correttamente il reddito di origine lecita, evitando inammissibili “confusioni” tra il reddito non dichiarato ai fini fiscali e il reddito autenticamente illecito. Ed infatti, non si può presumere sic et simpliciter che il reddito non dichiarato sia nella sua interezza illecito; in presenza di un’attività economica regolarmente svolta, l’illiceità può riguardare solo la porzione di reddito sottratta al fisco.
È opportuno chiarire il contenuto dell’onere probatorio gravante sul proposto.
In primo luogo, egli è tenuto a dimostrare la liceità dell’attività generatrice del reddito non dichiarato. Deve trattarsi di un’attività non solo consentita dall’ordinamento, ma che abbia, altresì, un’origine lecita, cioè che non sia stata avviata con denaro di provenienza illecita, dato che altrimenti si eluderebbe la normativa, che prevede anche la confisca del reimpiego del provento illecito.
Inoltre, il proposto deve provare la piena liceità del reddito non dichiarato, il quale può presentare numerosi profili di derivazione illecita, a causa del mancato rispetto di normative eterogenee, attinenti, ad esempio, alla corretta tenuta della documentazione contabile o all’osservanza della disciplina dei versamenti contributivi.
Occorre, infine, che egli proceda alla precisa quantificazione della parte non illecita, detraendo dal reddito totale prodotto la somma che doveva essere versata al fisco, la quale è da considerarsi strutturalmente illecita, indipendentemente dalla configurabilità – a seconda delle soglie superate – dell’illecito amministrativo o penale.
La dimostrazione fornita dal proposto deve essere seria, credibile e puntuale. È necessario, pertanto, far emergere elementi, anche documentali, che provino l’effettiva produzione lecita del reddito e la sua complessiva liceità alla luce dell’intero ordinamento. Si tratta certamente di una prova ostica, perché si è in presenza di redditi che la stessa parte si è impegnata a nascondere. In tale contesto, risulta peraltro inammissibile la richiesta di provare l’evasione fiscale attraverso l’esame testimoniale, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità.
Le difficoltà di questa prova appaiono ancora più evidenti se si considera che l’importo sottratto al fisco con l’evasione può essere reinvestito nell’azienda e, costituendo reddito di origine illecita, comporta, tramite il reimpiego, l’illiceità degli ulteriori redditi prodotti. La sistematica evasione fiscale o contributiva rende dunque problematico lo “scorporo” dei proventi illeciti da quelli leciti, al punto che l’onere dimostrativo gravante sul proposto assume, in questa ipotesi, i connotati di una vera probatio diabolica.
Nondimeno, pur di fronte alle menzionate complicazioni probatorie, bisogna censurare l’orientamento giurisprudenziale che si dimostra incapace di cogliere il discrimen tra reddito meramente non dichiarato e reddito tout court illecito e si appoggia su facili presunzioni, in un’ottica repressiva che viola i canoni di garanzia imposti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali.
