Nel panorama del diritto penale d’impresa si colloca con forza la sentenza n. 13299 del 7 aprile 2025 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che torna a pronunciarsi su un tema di grande rilievo: il limite del sindacato del giudice penale sulle scelte imprenditoriali e il mancato recepimento, nel nostro ordinamento penale, della cosiddetta business judgment rule. La vicenda esaminata dalla Corte riguardava il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione e offriva l’occasione per chiarire, ancora una volta, che nel processo penale non può trovare ingresso quel principio di matrice anglosassone secondo cui l’amministratore di una società, purché abbia agito su base informata, in buona fede e nell’interesse dell’impresa, dev’essere esonerato da responsabilità anche qualora le sue decisioni abbiano determinato esiti negativi. La Cassazione ha ribadito che tale regola, elaborata in un contesto risarcitorio tipico del diritto civile, non può essere automaticamente traslata nell’ambito penalistico, dove il baricentro si sposta dalla mera correttezza gestionale all’accertamento della responsabilità soggettiva e della lesione effettiva di beni giuridici protetti.
Il giudice penale, pertanto, non è chiamato a valutare la bontà tecnica o l’opportunità economica delle scelte imprenditoriali, né può farsi carico di sindacare ex post la razionalità o la prudenza di decisioni che, per loro natura, comportano margini di rischio e incertezza. Tuttavia, questa libertà gestionale incontra un limite preciso: quando la condotta dell’amministratore si traduce in un impiego distorto e macroscopicamente incongruo dei beni sociali, in palese e insanabile contrasto con la funzione di garanzia del patrimonio aziendale rispetto ai creditori, allora il giudice penale non solo può, ma deve intervenire. È proprio questo il nucleo centrale della sentenza, che richiama espressamente il precedente rappresentato dalla pronuncia Cimoli per sottolineare come, ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta per dissipazione, non rilevino le scelte semplicemente errate o azzardate ma quelle che si pongano, già al momento della loro adozione, in drastico conflitto con la tutela del ceto creditorio e con la logica stessa dell’impresa.
Nel caso esaminato, la Corte ha condiviso il ragionamento della Corte d’appello che aveva escluso ogni possibilità di riqualificazione della condotta in termini di bancarotta semplice per imprudenza, rilevando come le scelte dell’amministratore, consistite in investimenti in imbarcazioni del tutto estranei agli scopi sociali, non fossero nemmeno minimamente riconducibili alle esigenze dell’impresa, rivelandosi invece finalizzate a scopi personali e voluttuari. Si tratta dunque di un chiaro esempio di come la libertà decisionale riconosciuta agli amministratori debba essere esercitata nel rispetto di un limite invalicabile: quello della coerenza delle scelte con la funzione di impresa e con la tutela dei creditori. Solo in questo perimetro il giudice penale si astiene dal sindacato sulle decisioni economiche, riconoscendo agli imprenditori la fisiologica discrezionalità nelle scelte di gestione; oltre questo limite, però, la condotta si sposta dal piano civile a quello penale.
La Corte ha inoltre ribadito che il giudizio penale richiede una duplice verifica: da un lato, l’esame della prospettiva ex ante dell’agente, valutando se questi potesse prevedere le conseguenze delle sue scelte; dall’altro, l’accertamento del danno effettivamente arrecato al patrimonio sociale e quindi ai creditori. In questa prospettiva, non sono sufficienti né l’irragionevolezza astratta né l’imprudenza generica per configurare una responsabilità penale, occorre invece che l’agente abbia scientemente posto in essere condotte manifestamente incongrue rispetto agli interessi tutelati.
La sentenza 13299 del 2025 si inserisce così in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che, pur consapevole della necessità di non ingessare la libertà di impresa, riafferma con chiarezza che l’autonomia decisionale degli amministratori non può costituire un alibi per scelte che si traducano, fin dal principio, in una negazione della missione economica dell’impresa e della funzione di garanzia del suo patrimonio. In questo delicato equilibrio tra libertà imprenditoriale e responsabilità penale si gioca una delle sfide più complesse del diritto penale dell’economia, che la Cassazione affronta con una linea interpretativa sempre più netta e coerente.
