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Bancarotta per distrazione e autoriciclaggio: la Cassazione chiarisce i confini tra le due fattispecie

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Bancarotta per distrazione e autoriciclaggio: la Cassazione chiarisce i confini tra le due fattispecie

La sentenza n. 37723 del 2025 della Corte di cassazione offre l’occasione per tornare su un tema di grande rilievo pratico: il rapporto tra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e quello di autoriciclaggio. Si tratta di due fattispecie che, nella prassi, tendono frequentemente a sovrapporsi, soprattutto quando la condotta dell’imprenditore o dell’amministratore si articola attraverso una serie di operazioni patrimoniali prive di soluzione di continuità. La decisione in commento contribuisce a definire con maggiore nettezza l’ambito applicativo dell’art. 648 ter.1 c.p., riaffermando la necessità di individuare un vero e proprio quid pluris dissimulatorio affinché si possa configurare l’autoriciclaggio accanto alla bancarotta distrattiva.

Il caso riguardava l’amministratore delegato di una s.r.l. dichiarata fallita, condannato in primo e secondo grado – all’esito di giudizio abbreviato – per bancarotta patrimoniale distrattiva, bancarotta documentale e autoriciclaggio. Secondo la ricostruzione operata nei giudizi di merito, l’imputato avrebbe ceduto gratuitamente beni strumentali, attrezzature e avviamento ad altra società, distratto consistenti somme sotto forma di utili, omesso la tenuta delle scritture contabili e conferito beni e risorse finanziarie a due società a lui riconducibili, in modo da ostacolare l’identificazione della loro origine illecita. La difesa, nel ricorso per cassazione, oltre a contestare la qualificazione della bancarotta come fraudolenta e non semplice e a censurare la motivazione sul dolo documentale e sul trattamento sanzionatorio, aveva insistito proprio sull’insussistenza del reato di autoriciclaggio. A suo dire, il trasferimento delle somme distratte verso altre imprese operative era avvenuto tramite canali bancari ordinari, senza alcuna vera attività dissimulatoria, e non era stato rispettato quel divario temporale che la giurisprudenza ritiene necessario affinché l’impiego dei beni costituisca condotta autonoma rispetto alla distrazione.

La Cassazione accoglie solo quest’ultima censura, annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all’autoriciclaggio. La motivazione rappresenta un punto fermo nell’evoluzione interpretativa dell’art. 648 ter.1 c.p. e consente di ribadire alcuni concetti fondamentali. In primo luogo, la norma punisce la reimmissione nel circuito dell’economia legale di beni di provenienza delittuosa, purché l’operazione sia idonea a ostacolare concretamente l’identificazione dell’origine illecita. La ratio della fattispecie è quella di impedire che il profitto del reato venga utilizzato per fini ulteriori, potenzialmente più dannosi per l’ordine economico, congelando la risorsa in capo a chi ha commesso il delitto presupposto finché essa non venga recuperata o aggredita dagli strumenti di enforcement patrimoniale.

Da ciò discende che non è sufficiente il mero trasferimento delle somme distratte verso altre imprese operative: è necessario individuare un’attività aggiuntiva, dotata di attitudine dissimulatoria. L’esempio proposto dalla Corte è chiaro: la creazione di società “cloni”, intestate a prestanome, in cui il patrimonio distratto viene frammentato e reimpiegato. È questo tipo di operazione – e non il semplice spostamento di disponibilità tramite conti correnti regolari – che traduce la sottrazione patrimoniale in una condotta di autoriciclaggio. La distinzione è coerente con l’impianto della norma, che utilizza un linguaggio capace di individuare un “prima” e un “dopo”: il delitto presupposto deve essere già stato commesso (“avendo commesso o concorso a commettere un delitto”), e solo successivamente può realizzarsi l’impiego, la sostituzione o il trasferimento idoneo a ostacolare la tracciabilità del bene. La simultaneità tra distrazione e reimpiego, osserva la Corte, non consente di riconoscere due reati distinti, perché mancherebbe l’autonomia dell’attività dissimulatoria rispetto alla condotta distrattiva che costituisce l’essenza della bancarotta fraudolenta.

In altre parole, affinché si configuri l’autoriciclaggio deve emergere un comportamento ulteriore rispetto alla sottrazione della risorsa all’impresa fallita, comportamento che abbia – al momento della sua realizzazione – una riconoscibile idoneità dissimulatoria, accertabile in concreto sulla base di elementi fattuali specifici. Laddove tale attività non sia stata individuata, il rischio è quello di sovrapporre ingiustificatamente la punizione prevista per la bancarotta distrattiva e quella prevista per l’autoriciclaggio, trasformando quest’ultimo in una duplicazione del primo. Ed è proprio questo il pericolo che la Cassazione intende evitare, collocandosi nel solco della giurisprudenza che, negli ultimi anni, ha adottato un approccio garantista sulla portata dell’art. 648 ter.1 c.p. .

Nel caso concreto, la Corte rileva che i giudici di merito si erano limitati a ricondurre la condotta distrattiva e le successive operazioni societarie a un’unica dinamica, senza verificare se il trasferimento delle somme avesse realmente ostacolato l’identificazione della loro provenienza illecita. Non era stato individuato alcun mutamento di titolarità, alcuna interposizione, alcuna operazione strutturata di riciclaggio interno che potesse dirsi effettivamente dissimulatoria. Da qui l’annullamento con rinvio limitatamente al reato di autoriciclaggio e la conferma dei restanti capi di condanna, compresi quelli relativi alla bancarotta fraudolenta per distrazione e alla bancarotta documentale.

La pronuncia si pone così come un importante chiarimento per gli operatori del diritto, rafforzando l’idea che l’autoriciclaggio sia configurabile solo quando l’agente compia una fase ulteriore rispetto al mero spossessamento tipico della bancarotta distrattiva. È una delimitazione che evita sovrapposizioni punitive e consente di preservare il principio di tassatività, mantenendo distinta la funzione delle due norme incriminatrici. Nei casi di crisi d’impresa e di operazioni societarie sospette, l’attenzione dovrà dunque concentrarsi non solo sulla distrazione in sé, ma soprattutto sul modo in cui il bene distratto viene reimpiegato: se la condotta non presenta un reale profilo dissimulatorio, l’autoriciclaggio non può ritenersi integrato.