La Corte di Cassazione, con una sentenza dell’11 settembre 2025, ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale: non tutti i reati meritano una sanzione penale, soprattutto quando si tratta di fatti marginali e già riparati.
Il caso riguarda la costruzione di un piccolo ballatoio in cemento armato in assenza di autorizzazione, denuncia al Genio Civile e in una zona sismica. A seguito del crollo dello stesso, il proprietario venne condannato per abuso edilizio.
Successivamente, l’opera fu rimossa spontaneamente, i luoghi ripristinati, i rifiuti smaltiti e le sanzioni amministrative pagate. La Corte d’Appello di Catania, tuttavia, ritenne che la pluralità di norme violate e la continuazione dei reati impedisse di considerare il fatto “di particolare tenuità”, negando quindi l’applicazione della cosiddetta non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131 bis c.p.
La Cassazione ha corretto questa valutazione, chiarendo che il numero di norme violate o la continuazione dei reati non esclude automaticamente la possibilità di applicare la causa di non punibilità. Ciò che conta è una valutazione concreta e complessiva della condotta: la gravità dell’intervento, le conseguenze, le modalità di esecuzione e, soprattutto, le azioni riparatorie adottate dall’imputato.
In altre parole, se il danno è minimo, l’abuso è limitato e l’opera è stata rimossa spontaneamente, la legge penale non deve intervenire. Questo principio non riguarda solo l’edilizia: l’art. 131 bis è pensato per evitare che lo strumento del diritto penale venga applicato a fatti marginali che non richiedono una pena, rispettando così il principio di proporzione. La sentenza rappresenta un chiarimento importante: anche abusi edilizi formalmente gravi, se modesti e già riparati, possono essere considerati tenui e non punibili.
