Con la sentenza n. 27704 del 14 luglio 2025, la Suprema Corte ha ancora una volta affrontato il tema della correlazione temporale in materia di misure di prevenzione, accogliendo il ricorso proposto da un soggetto sottoposto alla misura patrimoniale della confisca che lamentava il mancato rispetto dei requisiti necessari all’applicazione di suddetta misura. La vicenda trae origine dall’iniziale procedimento penale per associazione a delinquere nel quale il proposto era imputato; dalle risultanze del processo, si era dedotta la pericolosità sociale del soggetto, aprendo la strada alla misura di prevenzione. In primo grado, si era ritenuta la pericolosità sociale qualificata, ed era stata applicata una doppia misura: quella personale della sorveglianza speciale e quella patrimoniale della confisca. La Corte d’Appello di Reggio Calabria-Sezione Misure di Prevenzione aveva poi riqualificato la pericolosità sociale, ritenendola generica e revocando la misura personale, confermando invece quella patrimoniale sulla base della correlazione temporale tra gli anni di acquisizione dei beni oggetto della confisca (tra cui società e trust) e quelli delle condotte delittuose accertate nel procedimento penale. Il provvedimento, che dunque teneva in vita la confisca, era poi stato oggetto di ricorso per cassazione, il cui primo motivo atteneva proprio al mancato rispetto del requisito della correlazione temporale, atteso che per provare la pericolosità sociale i Giudici di Appello avevano valorizzato le risultanze di procedimenti penali risalenti agli anni 1995-1996 e 2003- 2007, evidenziando così uno sfasamento temporale tra l’accertamento della pericolosità sociale e le acquisizioni patrimoniali. Riconoscendo la fondatezza delle prospettazioni della difesa, la Corte ha pertanto avuto modo di soffermarsi sui requisiti necessari a giustificare l’applicazione della misura di prevenzione (abitualità, profitto e prevalenza o rilevanza della fonte di reddito illecita), prendendo atto, nel caso di specie, dell’assenza di elementi atti a provare l’attinenza tra i procedimenti penali precedenti e i beni acquisiti; così, pur ritenendo condivisibile la valutazione circa la pericolosità generica del soggetto — confermata dalla condanna per associazione a delinquere intervenuta nel 2024 — la Corte ha affermato che tale elemento fosse sufficiente a integrare soltanto il requisito dell’abitualità. Non era invece provata la sussistenza degli ulteriori due requisiti, ossia la dimostrazione che i proventi delle azioni delittuose oggetto dei procedimenti penali risalenti fossero stati impiegati per acquisire i beni confiscati, non potendo così fondare il giudizio di pericolosità sociale del proposto, presupposto necessario per l’applicazione della confisca di prevenzione.
