La Sesta sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 41241 del 4 novembre 2025, ha
dichiarato infondato il ricorso avverso la sentenza che aveva condannato il direttore generale
dell’Università telematica Leonardo da Vinci (UNIDAV) per il reato di peculato e indebito utilizzo
degli strumenti di pagamento, accusato di essersi appropriato della somma di oltre 27.000 euro per
mezzo di una carta di credito abbinata al conto corrente dell’Università e impiegata per sostenere
spese esclusivamente personali.
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla asserita insussistenza della qualifica pubblicistica in capo
al direttore generale, a motivo della natura di ente privato di UNIDAV, dovendosi riconoscere la
natura di enti pubblici esclusivamente alle Università statali.
Pur riconoscendo come valido quest’ultimo rilievo, la Corte ha tuttavia respinto la ricostruzione
fornita dalla difesa, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità che distingue tra natura
pubblica o privata degli enti e scopi pubblicistici o privatistici degli stessi.
Quando l’attività posta in essere dall’ente – seppure privato – è di natura pubblicistica, infatti – per
la natura degli scopi perseguiti o dei risultati raggiunti – non rileva più la qualificazione dell’ente
come privatistico, come accade, ad esempio, per le società di capitali che perseguono finalità
pubbliche o per gli istituti paritari, che indubbiamente hanno natura privatistica, eppure svolgono –
secondo granitica giurisprudenza – attività di pubblico servizio.
Così, la difesa del ricorrente non ha considerato che “il reato di peculato non presuppone
necessariamente che la condotta illecita sia stata commessa da parte di un appartenente ad un ente
pubblico, essendo sufficiente che l’agente rivesta la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio, che ben può sussistere a prescindere dalla natura dell’ente”.
La Corte valorizza infatti il criterio c.d. oggettivo-funzionale, privilegiando una lettura orientata nel
senso di attribuire rilevanza agli scopi effettivamente propri dell’ente, nel caso di specie
evidentemente pubblicistici, in quanto “quest’ultima era stata costituita allo scopo di realizzare le
finalità pubblicistiche proprie dell’Università statale D’Annunzio”, a nulla rilevando, pertanto, che
l’UNIDAV fosse stata costituita dalla Fondazione Universitaria (ente privatistico), in quanto ciò non
faceva venir meno che “l’attività dell’UNIDAV è sicuramente disciplinata da una normativa di tipo
pubblicistico”, con la conseguenza che “quanto detto consente di affermare che il direttore generale
dell’UNIDAV, essendo quest’ultima un ente di formazione universitaria, espressamente autorizzato
al rilascio di titoli accademici parificati a quelli emessi dalle università pubbliche ed essendo diretta
promanazione dell’Università statale G. D’Annunzio, riveste la qualifica di incaricato di pubblico
servizio, posto che la sua attività è direttamente funzionale al raggiungimento delle finalità proprie
dell’insegnamento universitario e del rilascio del correlato titolo di studio” e che, pertanto, “una volta
ritenuta la sussistenza della qualifica soggettiva in capo al ricorrente, ne consegue l’infondatezza
dell’unico motivo posto a sostegno del ricorso e, quindi, il suo rigetto, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile” (UNIDAV).
3 – La “vicinanza funzionale” all’organizzazione mafiosa è sufficiente per ritenere la pericolosità
qualificata anche ove non si traduca in vera e propria partecipazione
La Seconda sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27855 del 22 marzo 2019, ha
affrontato un tema di rilevanza notevole in ambito di misure di prevenzione personali e reali,
realizzando un utile approfondimento sui requisiti necessari per ritenere la pericolosità qualificata in
capo al proposto ormai da lungo tempo consolidato e mai smentito.
Il provvedimento impugnato aveva ad oggetto il rigetto della domanda di revoca ex tunc del decreto
applicativo delle misure di prevenzione personali e reali in ragione della asserita incompatibilità
logica con la sentenza di assoluzione emessa all’esito del procedimento penale svoltosi per i medesimi
fatti.
La Corte di Appello di Palermo, per contro, aveva ritenuto che i fatti ad oggetto dei due procedimenti
fossero diversi e, peraltro, già conosciuti dall’organo della prevenzione al momento dell’emissione
del provvedimento applicativo delle misure.
In premessa, la Corte, dopo aver richiamato la disciplina del ne bis in idem che prevede la prevalenza
del provvedimento favorevole, ha preso atto delle “interferenze cognitive” tra processo penale e
procedimento di prevenzione, ma ha puntualizzato che esse non giustificano l’applicazione delle
norme sul bis in idem alle fattispecie che vedono “scontrarsi” due provvedimenti emessi all’esito di
due siffatti procedimenti (salvo che, evidentemente, non si ricada nella fattispecie di contrasto di
giudicati, nell’ipotesi di fatti – naturalisticamente intesi -contrastanti, oggetto dell’istituto della
revisione, ipotesi in cui prevale il giudizio espresso in sede penale, in quanto tale sede offre
indubbiamente maggiori garanzie di affidabilità); è, invero, “decisiva la diversità ontologica tra
misura di prevenzione (intesa come strumento di limitazione di taluni diritti fondamentali, in funzione
del contenimento della pericolosità sociale) e pena in senso stretto (intesa come reazione
dell’ordinamento alla commissione di un fatto tipico costituente reato…)”.
Pertanto, è possibile mantenere la misura anche a fronte di un proscioglimento laddove formino
oggetto dei procedimenti più o diversi episodi, nonché ove il giudizio si basai su elementi autonomi,
e finanche lì dove “la conformazione del legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale risulti essere
realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice
oggetto del giudizio penale”, come accade nel caso del rapporto tra la nozione di “appartenenza” e
quella di “partecipazione” alla associazione mafiosa.
In altre parole, “la opzione del legislatore del 2011 verso la tendenziale prevalenza del giudicato
favorevole venuto in essere in sede penale, con regolamentazione espressa del particolare caso di
contrasto tra giudicati, non esclude, a determinate condizioni, la legittimità di una autonoma
valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione, ove risulti
adeguatamente motivata in fatto la permanenza dell’inquadramento del soggetto in una delle categorie
tipizzate di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1 e 4”.
Fatta chiarezza su questo fondamentale passaggio, la Corte ha concluso che, posto che “il concetto di
“appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione,
comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione,
anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di
vicinanza al gruppo criminale” (nel caso di specie, tale vicinanza funzionale non era stata smentita in
sede penale, il ricorso dovesse ritenersi infondato e le misure mantenute.
