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L’informazione interdittiva Antimafia e l’istituto del controllo giudiziario volontario

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L’informazione interdittiva Antimafia e l’istituto del controllo giudiziario volontario

Il controllo giudiziario ex art. 34bis, co. 6 del Codice Antimafia, rappresenta un istituto cruciale per le imprese raggiunte da un’informazione interdittiva Antimafia ex art. 84 co. 3 e 4 del Codice Antimafia. Come è noto, il Prefetto può disporre tale interdittiva, volta alla tutela dell’igiene del mercato e delle imprese, qualora ritenga vi siano degli elementi idonei a fare desumere la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale. Avverso tale misura, come è parimenti noto, è possibile proporre ricorso (anche di carattere cautelare) innanzi al TAR. In tale occasione il TAR valuterà, sulla base degli elementi forniti dal Prefetto, l’effettiva fondatezza della misura. Laddove il TAR dovesse confermare, come accade sovente, la fondatezza della informazione interdittiva antimafia, il preposto avrà la possibilità di chiedere innanzi al Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, l’applicazione dell’istituto del controllo giudiziario.

In tal caso si parlerà di controllo giudiziario c.d. “volontario” da contrapporsi al controllo giudiziario c.d. “prescrittivo” di cui può parlarsi quando la richiesta risulti proveniente dalla parte pubblica. In entrambe i possibili scenari, il Tribunale dovrà valutare i presupposti applicativi della misura (con una minore cogenza nel caso di controllo volontario rispetto al controllo prescrittivo) con un accertamento volto a verificare lo stato di infiltrazione mafiosa nell’ambito dell’impresa. Inoltre, al fine di garantire l’accesso all’istituto de quo, sarà parimenti necessario un giudizio valutativo volto a determinare la “bonificabilità” dell’impresa preposta ed il suo possibile riallineamento nel mercato, epurata, all’esito del controllo giudiziario, dalla possibile “infiltrazione mafiosa”.

Sul punto la Corte di Cassazione statuisce come la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’ambito dell’impresa risulterà un criterio “secondario” rispetto ai giudizi prognostici predittivi di recupero dell’impresa stessa. Tale elemento risulta sintomatico ai fini della corretta qualificazione dell’istituto in esame. Infatti, da tale impianto – confermato recentemente nella sentenza delle SS. UU. Ricchiuto – emerge chiaramente come l’istituto in esame sia da identificarsi, non quale un istituto ad efficacia premiale o sanante dell’interdittiva, ma unicamente quale un istituto volto al recupero dell’attività economica ed al bilanciamento dei numerosi interessi contrapposti in questa materia.

All’esito del controllo, infine, laddove lo stesso dovesse superarsi con esito positivo, il Tribunale invierà nuovamente gli atti al Prefetto che in assenza di nuovi elementi sintomatici dovrà revocare l’interdittiva.