Sempre più spesso, in tema di reati fallimentari, ormai correttamente ribattezzati come “della Crisi d’Impresa”, si assiste a procedimenti penali in cui si è accusati contemporaneamente di bancarotta fraudolenta patrimoniale (oggi art. 322 c.1 lett. a del Codice della Crisi d’Impresa, ma già art. 216 della Legge Fallimentare), e di autoriciclaggio ex art. 648ter1 c.p.
Classico esempio è l’ipotesi in cui somme di denaro di una società dichiarata fallita vengono trasferite ad altro soggetto economico – facente parte dello stesso gruppo imprenditoriale – che si limita solo a riceverle.
La storpiatura del sistema non è sfuggita alla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 8851 del 2019, ha chiarito che per configurarsi il reato di autoriciclaggio è necessario “un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene” rintracciabile secondo un criterio prognostico, non individuabile in semplici condotte di trasferimento di denaro, ma che esige attività autonome e propedeutiche (e non contestuali come in questo caso) rispetto all’azione di ripulitura delle somme.
Quindi, il trasferimento di denaro dalla società fallita verso altro soggetto economico, che integra il reato di bancarotta patrimoniale, non può contemporaneamente configurare quello di autoriciclaggio, sicché le due condotte devono necessariamente essere distinte e successive.
L’importanza di questa pronuncia delle Corte Suprema è non di poco conto perché ha escluso anche il c.d. “concorso formale” tra le due norme, ovvero quella regola che consente di ipotizzare con una sola azione la commissione di più i reati diversi tra loro.
Anche in questo caso la Corte si è mostrata attenta ai principi del nostro sistema evitando facili raggiri del precedente divieto, segnalando che un concorso formale tra le due norme violerebbe il ne bis in idem sostanziale che, come noto, vieta di essere puniti due volte per lo stesso fatto.
In definitiva, di fronte all’unica azione consistente nella distrazione di denaro da una società fallita a favore di altro soggetto economico non può allo stesso tempo far coesistere i reati di bancarotta patrimoniale e di autoriciclaggio, a discapito di quest’ultimo che può presuppone una diversa e precedente attività delittuosa.
