In tema di trattenimento dello straniero presso i c.d. “CPR”, assume valenza centrale la motivazione a sostegno del provvedimento, il quale comprime significativamente la libertà personale, garantita dall’art. 13 della Costituzione. È per questa ragione che la I Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13625 del 14 aprile 2026, ha annullato senza rinvio il decreto del Giudice di pace di Brindisi che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore sulla base della duplice esigenza di acquistare validi documenti e di reperire un vettore per il rimpatrio.
Il vizio lamentato dal ricorrente era la totale carenza di motivazione, dovuta alla mancata sottoposizione di tali esigenze ad opportuno vaglio da parte del Giudice. Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha affermato, in prima battuta, che “il provvedimento del Giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente denunciabile in sede di legittimità”.
In particolare, nel caso di specie, non era stato nemmeno effettuato un richiamo al provvedimento pre-espulsivo, sicché restava esclusa anche l’ipotesi – astrattamente ammissibile – di motivazione per relationem. Quanto alle conseguenze del dovuto annullamento del decreto, la Corte ha chiarito la necessità di annullare senza rinvio, essendo scaduti i termini per l’adozione del provvedimento di espulsione, e non potendosi pertanto immaginare un rinvio di tipo “restitutorio”, poiché tale “riposizionamento” sarebbe precluso, appunto, da una decadenza di legge.
Invero – dopo aver richiamato diversi precedenti – la Corte segnalava, conformemente agli insegnamenti della sentenza Spinelli, la differenza tra vizi e mancanza di motivazione: di fatti, solo nel primo caso era escluso l’annullamento senza rinvio, dovendosi invece disporre nel secondo caso, in quanto la motivazione non risultava semplicemente viziata, ma piuttosto del tutto omessa.
