La VI Sezione della Corte di Cassazione si è recentemente espressa in tema di utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello per cui siano state disposte, con riferimento al caso dell’intercettazione di conversazione del detenuto. Nel particolare caso esaminato nella sentenza n. 18797 del 15 aprile 2026, nel corso di indagini a carico di altre persone per il delitto di tentato omicidio, venivano intercettate alcune videochiamate telefoniche operate da uno dei detenuti, poi imputato del reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all’art. 391-ter c.p..
Il GIP del Tribunale di Salerno aveva emesso sentenza di non luogo a procedere, in quanto la prova si esauriva nella predetta intercettazione, tuttavia ritenuta inutilizzabile, perché disposta nell’ambito di un procedimento diverso, e in assenza dei presupposti di cui all’art. 270 c.p.p., ossia l’accertamento di un delitto per il quale l’arresto in flagranza sia obbligatorio, o la connessione ex art. 12 c.p.p. tra i due giudizi. La questione centrale atteneva dunque alla natura o meno di “corpo del reato” della conversazione intercettata (atteso che la risposta positiva a tale quesito consentirebbe l’utilizzo dell’intercettazione nel nuovo procedimento). In proposito, il GIP escludeva che la registrazione potesse costituire corpo del reato, evidenziando come la condotta tipica, nel caso dell’art. 391-ter c.p., consista nella ricezione o utilizzo dell’apparecchio telefonico e non nella conversazione stessa, la quale non integrerebbe, in sé, la condotta tipizzata dalla fattispecie incriminatrice. Impugnava la sentenza di non luogo a procedere il Procuratore della Repubblica, obiettando che la condotta di chi “intrattenga comunicazioni con l’esterno integra ed esaurisce la condotta tipica del reato (…), in quanto strumento mediante il quale il reato è stato commesso”.
La Suprema Corte considerava il ricorso fondato, accogliendo la tesi del Procuratore e considerando attinente il principio di diritto – elaborato nella precedente sentenza Floris – secondo il quale “il corpo del reato può anche connaturarsi di profili di immaterialità”. In particolare, “Il principio, enunciato dalle Sezioni unite con riferimento all’ipotesi di reati integrati da una condotta dichiarativa o comunicativa, e che in questa si esauriscano (si pensi, ad esempio, ad ipotesi di minaccia, di favoreggiamento, di rivelazione di segreto d’ufficio, di diffamazione, di conclusione di un accordo corruttivo o di una compravendita di stupefacenti), deve trovare applicazione anche nel caso – come quello in esame – in cui il reato consista e si esaurisca nell’utilizzo del mezzo di comunicazione intercettato (…). L’intercettazione (…) costituisce (…) soltanto la documentazione del fatto di reato in sé, commesso mediante la condotta captata”. Sulla scorta di tale interpretazione, l’impugnata sentenza di veniva dunque annullata, con rinvio al GIP di Salerno, per un nuovo giudizio.
