Dopo la dichiarazione di incostituzionalità del divieto di prevalenza dell’attenuante della speciale
tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sulla recidiva reiterata (cfr. sent. Corte Cost. n.
141/2023), i Giudici delle leggi sono stati investiti della medesima questione rispetto
all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., relativa all’integrale riparazione del danno.
Non mancano dunque dubbi in merito alle conseguenze a cascata sull’intero impianto del
bilanciamento in materia di recidiva, sebbene la Corte costituzionale, nella recentissima sent. n.
72/2026, si sia mossa entro i confini della summenzionata attenuante dell’aver integralmente
riparato il danno cagionato alla persona offesa.
In particolare, la Corte ha accolto la tesi secondo la quale la disciplina in esame realizzerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento, soprattutto in relazione al citato precedente.
Si è ritenuto, invero, che se al giudice è (ormai) consentita una valutazione in merito alla
possibilità di ritenere la speciale tenuità del danno prevalente rispetto alla recidiva reiterata, a
maggior ragione si dovrebbe consentire tale valutazione anche in relazione alla condotta di chi,
dopo il fatto e prima del giudizio, ripari spontaneamente e integralmente il danno.
Invero, la riparazione integrale del danno apporta benefici tanto al reo che si ravvede e che per
ciò merita un trattamento mitigato, quanto alla persona offesa che trae vantaggio – in tempi brevi
– dalla riparazione.
In effetti, mentre la valutazione circa la particolare tenuità è effettuata solo con riferimento alla
portata del danno cagionato, senza – tendenzialmente – inversione della tendenza criminosa, né
conseguenze dirette per la persona offesa.
Inoltre, essendo la ratio di tale attenuante quella di incentivare un comportamento cooperativo (e
al contempo soddisfare la persona offesa), non si comprenderebbe come ciò possa avvenire in
presenza di un divieto di prevalenza in grado di paralizzare i benefici dell’attenuante stessa: tutto
ciò, afferma la Corte, “scoraggia la scelta collaborativa (…). In definitiva, l’attenuante della
riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta
collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile
pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente
cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano
accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell’autore del reato, suscettibili di essere
valorizzati nella dosimetria sanzionatoria”.
La naturale conseguenza delle argomentazioni qui sintetizzate non può che essere, dunque, la
dichiarazione di “illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, codice penale, nella
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione
integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui
all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.
