Se nella sent. n. 10381 del 26 novembre 2020 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione
avevano ritenuto la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall’art. 384, comma 1, c.p.
applicabile analogicamente anche al convivente “more uxorio”, individuando la necessità di
tutelarlo in caso di reati – come quello di falso, omissione di atti e favoreggiamento – commessi
al solo scopo di proteggere l’altro membro della coppia, nella recentissima sentenza n. 16483 (del
21 aprile 2026), la V Sezione esclude l’applicabilità della causa di non punibilità per i reati contro
il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti in favore degli stessi soggetti, ritenendo
l’art. 649 c.p. “disposizione eccezionale e di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 disp. prel.
c.c.”.
È allo stato esclusa, dunque, un’assimilazione della figura del convivente more uxorio a quella
del coniuge dovendosi distinguere a seconda dei casi in merito al trattamento di un soggetto
decisamente sui generis.
Le argomentazioni impiegate dalla Corte, come anticipato, sono di tipo tecnico.
In questo senso, l’approccio è necessariamente molto diverso da quello della citata sentenza a
SSUU 2020, la quale, investita di una questione avente ad oggetto una causa di giustificazione,
optava per una interpretazione tendente a superare il dato letterale delle norme, al fine di prevenire
tutta una serie di conseguenze in malam partem che sarebbero scaturite dal mancato
riconoscimento dell’applicabilità della causa di esclusione della colpevolezza in quella sede
esaminata.
Ebbene, la Sesta Sezione è stata invece chiamata a esprimersi in materia di cause non punibilità
(ipotesi ben diversa da quella di cui supra).
Il nodo centrale è qui rappresentato dal divieto di analogia, divieto che in materia penale ha la
funzione di impedire – appunto – l’analogia in malam partem, mentre nel caso di leggi eccezionali
si estende in linea generale in forza dell’art. 14 preleggi.
Invero, le cause di non punibilità rientrerebbero nelle leggi speciali in quanto attengono a
“valutazioni di opportunità estrinseche rispetto al fatto di reato”;
In effetti, nel caso del matrimonio, l’ordinamento tende a privilegiare il valore del vincolo
familiare, tanto da scegliere di rinunciare a punire taluni reati nel se commessi in danno di
prossimi congiunti; tale vincolo è però formalmente assente nel rapporto di convivenza more
uxorio.
Al contrario, le cause di esclusione della colpevolezza si collocano su un distinto piano, in quanto
“espressione di un principio generale dell’ordinamento”; pertanto, in tali casi l’analogia in
bonam partem è ammissibile in omaggio ai principi del nemo tenetur se detergere e ad
impossibilia nemo tenetur.
A riprova, infine, della correttezza della tesi che annovera le cause di esclusione della punibilità
tra le leggi speciali sottoposte al divieto di analogia, l’art. 649 c.p. risulta esplicitamente esteso
(dalla l. n. 76/2016) alla parte dell’unione civile, ma non al convivente more uxorio, e, d’altro
canto, “sul piano costituzionale (…) la Consulta – investita di questioni relative alla mancata
inclusione del convivente more uxorio nell’art. 649 cod. pen. – non ha imposto un’estensione
della tutela (ord. n. 57/2018)”.
