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Confisca dopo la prescrizione: quando non è solo una questione di beni, ma di parole

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Confisca dopo la prescrizione: quando non è solo una questione di beni, ma di parole

La possibilità di disporre o mantenere la confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione è,
oggi, un dato acquisito del sistema penale. La giurisprudenza lo afferma da tempo e il legislatore, con
l’introduzione dell’art. 578 bis c.p.p., ha tradotto in norma un orientamento già consolidato.
La recente sentenza n. 469 del 2026 della Corte di Cassazione, tuttavia, offre l’occasione per riflettere
su un profilo spesso trascurato: non tanto se la confisca possa sopravvivere alla prescrizione, quanto
come essa debba essere motivata.

Il punto di partenza è noto. Anche in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può procedere
a un accertamento incidentale della responsabilità, limitato e funzionale esclusivamente
all’applicazione della misura ablativa. Questo accertamento non equivale a una condanna e non può
produrre gli effetti tipici dell’affermazione di colpevolezza.

Fin qui, nulla di nuovo. La sentenza n. 469/2026 si colloca consapevolmente nel solco tracciato dalle
Sezioni Unite e conferma che, soprattutto in materia di confisca diretta del profitto, la prescrizione
non rappresenta un ostacolo insormontabile.
La vera novità, però, non è nel dispositivo. È nel linguaggio.

La Corte richiama in modo esplicito la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
ribadendo un principio tanto semplice quanto spesso disatteso: la presunzione di innocenza può essere
violata anche senza una condanna formale. È sufficiente che, nella motivazione, il giudice utilizzi
espressioni che attribuiscano all’imputato una responsabilità penale piena, quando ormai il processo
non può più sfociare in una dichiarazione di colpevolezza.

Dire che “le prove confermano la responsabilità” di una persona prosciolta per prescrizione non è una
mera imprecisione stilistica. È un errore giuridico. Perché trasforma un accertamento incidentale,
circoscritto e funzionale, in una sorta di condanna mascherata.

Ed è proprio qui che la sentenza assume un valore che va oltre il caso concreto. La Cassazione mostra
una consapevolezza non scontata del peso delle parole: il giudice non scrive solo per giustificare una
decisione, ma anche per delimitare il suo significato e i suoi effetti.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda l’ammissibilità del rimedio previsto dall’art. 628 bis c.p.p.
La Corte ne riconosce l’utilizzabilità anche in un caso come questo, in cui la decisione interna ha
applicato una misura patrimoniale dopo la prescrizione. Ciò che conta non è l’etichetta del
provvedimento, ma il suo contenuto sostanziale e la possibile violazione della presunzione di
innocenza.

Tuttavia, l’ammissibilità non comporta automaticamente l’accoglimento della richiesta. La
Cassazione traccia un confine netto: se la violazione riguarda esclusivamente il linguaggio
motivazionale e non ha inciso causalmente sulla perdita dei beni, la confisca non deve essere revocata.
Il rimedio, allora, non è demolitorio, ma “chirurgico”: correggere la motivazione, espungendo le
espressioni incompatibili con lo status di non colpevole, lasciando intatto l’accertamento sulla
provenienza illecita del bene.

È una soluzione che può non soddisfare chi auspica effetti più radicali, ma che appare coerente sul
piano sistematico. Non ogni violazione convenzionale impone l’annullamento del provvedimento.
Occorre valutare la natura del vizio e la sua incidenza concreta.

In definitiva, questa pronuncia lancia un messaggio chiaro, soprattutto a chi scrive i provvedimenti
giudiziari. La confisca dopo la prescrizione è un istituto delicato, che vive su una linea di equilibrio
tra effettività della risposta penale e tutela delle garanzie fondamentali. In questo equilibrio, il
linguaggio non è un elemento neutro.

Nel diritto penale, forse più che in altri settori, il modo in cui una cosa viene detta finisce spesso per
essere la cosa stessa. E la sentenza n. 469/2026 ci ricorda che anche quando il processo si chiude, le
parole restano. E continuano a produrre effetti.