Con la sentenza n. 29184 del 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva assolto la ricorrente dal reato – tra gli altri – di abuso di ufficio, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, a seguito dell’abrogazione dell’art. 323 c.p.; secondo la prospettazione della difesa, i giudici di merito si sarebbero sottratti all’obbligo imposto dall’art. 129 c.p.p. di dichiarare l’assoluzione nel merito con la formula più favorevole, omettendo qualsivoglia valutazione nel merito. Nel caso di specie, l’interesse a un giudicato più favorevole era accentuato dalla prospettiva di far valere quest’ultimo nella sede del procedimento disciplinare al quale la ricorrente, magistrato amministrativo, era stata parallelamente sottoposta. Nell’impostazione della difesa, si sottolineava come un giudicato favorevole, ma non assolutorio nel merito, non giovasse ad arginare il rischio dell’applicazione di sanzioni disciplinari, in quanto simile pronuncia sarebbe servita a far valere l’inesistenza del reato in quanto tale, ma non avrebbe attestato l’estraneità rispetto al fatto. Nel rigettare il ricorso motivando sull’assenza della evidente e manifesta innocenza dell’imputata, la Corte ha ripercorso alcuni punti fermi nella disciplina dell’art. 129 c.p.p.. In primo luogo, ha riconosciuto l’interesse ad agire, in quanto l’assoluzione con formula piena non ha una valenza solo morale, ma apporta concreti benefici – come previsto dagli artt. 652 e 653 c.p.p. – in sede civile o amministrativa di danno e, come nel caso di specie, disciplinare. Pertanto, fermo l’obbligo in capo al Giudice di assolvere con formula piena nel caso di evidenza di non colpevolezza, la Quarta Sezione ha chiarito la portata del concetto stesso di evidenza, identificandone i limiti. La Corte distingue dunque a seconda che si ricada nel caso di concorso tra una possibile causa di assoluzione nel merito e l’accertata estinzione del reato – situazione in cui non v’è dubbio che prevalga la prima -, o nel caso di più ipotesi, tutte conducenti, sebbene per diverse ragioni, all’assoluzione dell’imputato: in quest’ultima circostanza, ha individuato nell’art. 129 c.p.p. un vero e proprio divieto implicito di proseguire il giudizio al solo fine di addivenire a un’assoluzione con una formula più favorevole. Se per evidenza deve quindi intendersi la non necessità di ulteriori approfondimenti, si spiega come nel caso di specie – nonostante la difesa avesse allegato argomentazioni a supporto dell’estraneità dell’imputata ai fatti – la Corte abbia ritenuto che non sussistesse l’evidente e manifesta innocenza dell’imputata, identificando già nella condanna non definitiva subita in primo grado un primo, insuperabile, elemento ostativo all’assoluzione con formula piena.
