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La Corte Costituzionale conferma: la soppressione del reato di abuso d’ufficio è scelta politica, non violazione internazionale

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La Corte Costituzionale conferma: la soppressione del reato di abuso d’ufficio è scelta politica, non violazione internazionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2025, depositata il 3 luglio 2025, ha offerto una precisazione di rilievo in merito alla recente abrogazione del reato di abuso d’ufficio da parte del legislatore italiano, stabilendo che tale scelta normativa non viola gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, nota come Convenzione di Mérida. La Corte ha sottolineato come non le spetti sostituire la propria valutazione a quella politica e discrezionale del Parlamento in merito all’efficacia complessiva delle misure di prevenzione e contrasto degli abusi nella pubblica amministrazione, confermando così la legittimità costituzionale della riforma operata con la legge n. 114 del 2024.

La pronuncia, anticipata nelle sue linee essenziali lo scorso 8 maggio, ha dichiarato infondate le questioni sollevate da un ampio fronte di magistrati, inclusa la Corte di Cassazione, i quali avevano rimesso al giudizio della Consulta il tema della conformità costituzionale dell’eliminazione del reato di abuso d’ufficio. I giudici a quibus avevano invocato, tra le altre, la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che vincola l’attività legislativa al rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale dall’Italia. Su questo punto la Corte ha ribadito che, qualora una convenzione internazionale imponesse espressamente agli Stati di prevedere come reato una determinata condotta, il legislatore nazionale sarebbe certamente vincolato e la Corte stessa avrebbe il potere di intervenire per dichiarare l’illegittimità della legge in contrasto con tale obbligo, ripristinando così la disciplina previgente.

Tuttavia, analizzando in maniera puntuale le disposizioni della Convenzione di Mérida richiamate dai giudici rimettenti, la Corte ha escluso che da esse possa derivare un obbligo giuridico cogente di mantenere il reato di abuso d’ufficio nell’ordinamento penale interno. La Convenzione, infatti, non impone in modo tassativo la tipizzazione come reato delle condotte riconducibili all’abuso d’ufficio, lasciando agli Stati aderenti un margine di discrezionalità nella definizione degli strumenti repressivi e sanzionatori. Non tutti i Paesi firmatari, del resto, prevedono nei rispettivi ordinamenti penali un reato equivalente, a conferma della natura flessibile delle disposizioni convenzionali.

Oltre al profilo internazionalistico, i giudici rimettenti avevano prospettato un contrasto tra l’abrogazione del reato e il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, osservando come la soppressione di tale fattispecie lasci impunite condotte potenzialmente più gravi rispetto ad altre che continuano a essere penalmente rilevanti. Essi avevano inoltre sollevato il rischio di un vuoto di tutela rispetto ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, garantiti dall’articolo 97 della Costituzione. La Corte, però, ha dichiarato inammissibili entrambe le censure, richiamando la propria giurisprudenza costante secondo cui non è consentito sollevare questioni di legittimità costituzionale che, se accolte, determinerebbero un ampliamento della punibilità in violazione del principio di legalità penale, il cosiddetto divieto di pronunce “in malam partem”.

In definitiva, la Consulta ha chiarito che la questione relativa ai possibili vuoti di tutela penale derivanti dall’eliminazione del reato di abuso d’ufficio e alla valutazione dei benefici che il legislatore ha inteso perseguire con questa scelta normativa rimane strettamente confinata nell’ambito della responsabilità politica del Parlamento. Tale valutazione, ha concluso la Corte, non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice costituzionale, dal momento che non risulta leso alcuno dei parametri costituzionali o internazionali esaminati.