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Falsa testimonianza e accordo corruttivo: la linea di confine tra corruzione e intralcio alla giustizia

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Falsa testimonianza e accordo corruttivo: la linea di confine tra corruzione e intralcio alla giustizia

Con la sentenza n. 2231, depositata il 20 gennaio 2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione di particolare rilievo, già oggetto di ampio dibattito dottrinale: la distinzione tra il delitto di corruzione in atti giudiziari e la fattispecie di intralcio alla giustizia disciplinata dall’art. 377 del codice penale. L’obiettivo è chiarire i confini tra due norme che, pur avendo una parziale interferenza, presentano rilevanti differenze strutturali e applicative.

L’intralcio alla giustizia, che ha sostituito l’originaria figura della subornazione a seguito della legge n. 146 del 2006, punisce chi offre o promette denaro o altra utilità a una persona chiamata a rendere dichiarazioni dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, oppure a soggetti convocati dal difensore durante le indagini o incaricati come periti, consulenti tecnici o interpreti, con l’intento di indurli a commettere uno dei reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373 del codice penale. Ai fini dell’analisi in esame, rilevano in particolare il primo e il secondo comma della disposizione: il primo punisce la condotta anche qualora l’offerta non sia accettata; il secondo contempla il caso in cui vi sia stata accettazione dell’offerta, ma la falsità non sia stata posta in essere.

La Corte ha evidenziato come si tratti di un reato di pericolo a consumazione anticipata, idoneo ad attribuire rilevanza penale a condotte che, altrimenti, rimarrebbero irrilevanti ex art. 115 c.p. La responsabilità penale ricade unicamente su chi pone in essere l’istigazione, non anche sul destinatario dell’offerta o della promessa, nemmeno in presenza di accettazione, qualora l’intento illecito non sia stato realizzato.

Sebbene l’art. 377 c.p. non menzioni esplicitamente il testimone, il riferimento alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria include tale figura. Al riguardo, assume particolare rilievo il provvedimento di autorizzazione alla citazione previsto dall’art. 468, comma 2, c.p.p., che, anche se precedente all’ammissione della prova ex art. 495 c.p.p., consente di attribuire già lo status di testimone. Nonostante l’evoluzione della prassi processuale abbia assegnato a tale provvedimento una funzione prevalentemente organizzativa, esso continua a svolgere un ruolo selettivo, rilevante ai fini della qualificazione soggettiva necessaria per l’applicazione dell’art. 377 c.p.

In tale ottica, la disposizione si applica nei confronti di soggetti per i quali sia intervenuta autorizzazione alla citazione o ammissione formale come testimoni, a condizione che l’accordo corruttivo non sia seguito dalla concreta realizzazione della falsa testimonianza. Il dato qualificante della fattispecie è, dunque, rappresentato dall’elemento negativo costituito dalla mancata attuazione dell’intento illecito. Questo profilo spiega, da un lato, la natura di reato di pericolo e, dall’altro, la scelta legislativa di sanzionare esclusivamente l’autore dell’induzione, senza coinvolgere il destinatario della stessa, anche in presenza di accettazione.

È proprio questo elemento negativo che consente di distinguere l’art. 377 c.p. dal delitto di corruzione in atti giudiziari. Sebbene entrambe le norme possano trovare applicazione a partire da un medesimo nucleo di condotta – ovvero l’accordo per ottenere una falsa testimonianza – esse divergono in relazione alla realizzazione dell’evento: laddove la falsità venga effettivamente posta in essere, ricorre il delitto ex art. 319- ter c.p., mentre in assenza dell’esecuzione materiale dell’accordo, resta applicabile l’art. 377 c.p.

La soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in analisi è quella di riconoscere l’esistenza di un rapporto di specialità tra le due norme ai sensi dell’art. 15 c.p. Alla luce di tale inquadramento, infatti , la Corte ha evidenziato che anche l’art. 377 c.p., al pari del delitto di corruzione, può implicare un accordo, ma con una rilevante distinzione: esso è punibile solo se il fine della falsa testimonianza non viene raggiunto. L’elemento specializzante, dunque, risiede nella mancata realizzazione dell’intento illecito. Sarà quindi necessario, caso per caso, accertare se l’accordo abbia avuto esecuzione per stabilire se ricorra un reato bilaterale (corruzione) oppure una fattispecie unilaterale a carico del solo induttore (intralcio alla giustizia).