Quella dei rapporti tra art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) è una questione lungamente dibattuta, sulla quale si è pronunciata sia la Corte costituzionale che la Cassazione a Sezioni Unite.
L’art. 316-ter c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis c.p., «chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».
La disposizione è stata introdotta dalla l. n. 300/2000, di attuazione della Convenzione PIF, allo scopo di incriminare quelle attività prodromiche alla concessione dell’erogazione che non rientravano nel paradigma della truffa. L’obiettivo dichiarato del legislatore era, pertanto, quello di apprestare una tutela priva di lacune contro le frodi nelle sovvenzioni pubbliche.
L’applicabilità della nuova norma è apparsa subito problematica. La previsione di una clausola di riserva a favore dell’art. 640-bis c.p. attribuiva, invero, alla fattispecie una portata residuale, che risultava oltremodo ridotta in considerazione del fatto che, nella prassi, le nozioni di “artifici” e “raggiri”, che connotano la condotta tipica dell’art. 640 c.p., venivano interpretate secondo una concezione molto ampia, in grado di includervi anche le meno incisive forme di falsità o di reticenza. Così, si era affermato un orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di conferire un qualche margine di operatività al nuovo delitto, sosteneva che l’art. 316-ter c.p., in quanto lex specialis rispetto alla truffa, dovesse applicarsi ogniqualvolta gli artifici e i raggiri fossero perpetrati nelle peculiari modalità descritte dalla norma, ossia presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute. Una simile esegesi appariva però foriera di un’irragionevole disparità di trattamento a livello sanzionatorio, in quanto talune condotte che si sostanziavano in effettivi artifici o raggiri venivano irrazionalmente espunte dal perimetro applicativo del più grave delitto di cui all’art. 640-bis c.p. Le incertezze sono state fugate dalla Consulta, la quale – nel dichiarare la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto dal Tribunale di Milano – ha precisato che la clausola di riserva contenuta nell’art. 316-ter c.p. non rivela la sussistenza di un rapporto di specialità, bensì di un rapporto di sussidiarietà con l’art. 640-bis c.p. Ne discende che l’art. 316-ter c.p. non può che assicurare «una tutela aggiuntiva e “complementare”» rispetto a quella già offerta dall’art. 640-bis c.p., a fronte di condotte fraudolente di minore intensità, che risultino tipologicamente distinte dagli artifici e dai raggiri e che non traggano in errore il soggetto leso (Corte cost., n. 94/2004).
Nondimeno, andava chiarito se la mera presentazione di documentazione falsa configurasse il delitto di truffa, nel quale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, rientrava anche il semplice “mendacio”. L’emersione di due orientamenti contrapposti – uno volto a ridurre drasticamente l’ambito applicativo dell’art. 640-bis c.p. a favore dell’art. 316-ter c.p., un altro più incline a riconoscere a quest’ultimo un ruolo di estrema sussidiarietà – ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite, che sulla questione si sono pronunciate ben due volte con le note sentenze “Charchivi” (Cass. pen., S.U., n. 16568/2007) e “Pizzuto” (Cass. pen., S.U., n. 7537/2011).
In queste pronunce, i giudici di legittimità hanno avallato la tradizionale interpretazione, assai ampia, dei concetti di artifici e raggiri, limitando il raggio operativo dell’art. 316-ter c.p. a situazioni marginali: quelle del mero silenzio antidoveroso e delle condotte attive che non inducano in errore l’ente pubblico.
Il discrimen tra le due ipotesi delittuose non risiede, secondo la Suprema Corte, nel tipo di attività illecita posta in essere dall’agente – in entrambi i casi connotata da una componente ingannatoria – ma nel risultato che ne scaturisce. Per l’integrazione della truffa, come è noto, è necessario che alla condotta decettiva conseguano una pluralità di eventi tra loro causalmente connessi: l’induzione in errore della vittima, la disposizione patrimoniale e l’ottenimento dell’ingiusto profitto con altrui danno. A differenziare strutturalmente le fattispecie incriminatrici in commento non è tanto la tipologia di condotta, quanto piuttosto l’evento intermedio dell’induzione in errore, assente nella descrizione dell’art. 316-ter c.p. Anche la semplice presentazione di documentazione falsa, che costituisce la forma di manifestazione tipica del reato sussidiario, può quindi integrare l’elemento oggettivo della truffa nell’ipotesi in cui abbia effettivamente causato l’errore dell’ente erogante, che risulta fuorviato dal mendacio. Di converso, qualora l’erogazione dipenda dalla mera presentazione di una richiesta o di un’autocertificazione del privato, senza che sia necessaria nessuna ulteriore verifica da parte della P.A., dovrebbe affermarsi la sussistenza dell’art. 316-ter c.p., poiché non è ravvisabile alcun errore dell’ente.
Nonostante l’indubbia forza attrattiva dell’art. 640-bis c.p., lo schema argomentativo delle Sezioni Unite ha consentito di ritagliare uno spazio di operatività all’art. 316-ter c.p., seppur minimo. Questo reato, in definitiva, si configura quando, all’esito di una disamina di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto e, in particolare, delle specifiche modalità di rilascio del finanziamento, non emerga quel quid pluris necessario ai fini dell’integrazione della truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., consistente nell’induzione in errore dell’ente erogante, che, prima della disposizione patrimoniale, si limita a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un’autonoma attività di accertamento, la quale è riservata a una fase meramente eventuale e successiva.
Le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite non sembrano, tuttavia, del tutto condivisibili, in quanto confermano l’orientamento giurisprudenziale che svaluta le nozioni di artifici e raggiri, fornendone un’interpretazione tanto lata da apparire un’inammissibile analogia in malam partem. Seguendo questa linea ermeneutica, l’art. 640 c.p. va incontro a una mutazione genetica, che si traduce nello stemperamento della pregnanza della condotta tipica a favore dell’esaltazione del disvalore dell’evento dell’ingiusto profitto con altrui danno, sulla scorta di una lettura analogica che trasforma la truffa in un reato a forma libera, recando un grave vulnus alle esigenze di garanzia del cittadino sottese al principio di legalità.
