In tema di falsità ideologica in atti pubblici (art. 479 c.p.) ad opera del pubblico ufficiale, il GIP del Tribunale di Catania, ha accolto la tesi del’Avv. Torrisi secondo cui rientra tra le ipotesi di reato impossibile, e come tale non punibile ai sensi dell’art. 49 c. 2 c.p., non solo il falso c.d. innocuo, ma anche il falso c.d grossolano. Se il primo si caratterizza per la sua inidoneità ad offendere l’interesse tutelato, il secondo risulta inidoneo a trarre in altrui inganno attraverso una valutazione ictu oculi. Il procedimento è stato così archiviato.
