Alla V Sezione della Corte di legittimità è stato da ultimo demandato il compito di pronunciarsi in materia di atti persecutori, in particolare con riferimento alle ipotesi di condotte sorte in un momento anteriore all’introduzione del regime sanzionatorio del c.d. “Codice Rosso” (l. 19 luglio 2019, n 69) e non ancora cessate all’entrata in vigore della riforma.
Nella sentenza n. 34300 del 9 settembre 2026, i Giudici di legittimità hanno affrontato – e dichiarato infondati, ove non inammissibili – tre motivi di impugnazione basati sulla asserita violazione di legge e genericità delle motivazioni della Corte d’Appello di Torino, la quale avrebbe omesso di argomentare adeguatamente in merito alla sussistenza dei tre eventi previsti alternativamente dall’art. 612-bis c.p. ai fini della configurabilità del reato – perdurante e grave stato di ansia, fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, cambiamento delle abitudini di vita -, nonché sull’attendibilità della testimonianza della persona offesa (primo e terzo motivo), tralasciando altresì di operare una precisa collocazione temporale delle condotte al fine di stabilire se il reato si fosse consumato prima o dopo l’entrata in vigore della modifica normativa.
La Corte, dopo aver dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo, e prima di pronunciarsi sulla infondatezza del terzo a motivo della valorizzazione “logica e corretta” degli atti processuali effettuata dalla sentenza di merito, analizza il motivo centrale, attinente al rapporto tra il tempus commissi delicti e la novella legislativa sopravvenuta.
Le premesse da cui muove la V Sezione attengono alla assoluta novità del motivo proposto, non presentato in appello. La ragione del presunto difetto di motivazione è dunque presto detta: i giudici di merito non erano tenuti a pronunciarsi in mancanza di specifico motivo.
Ciò detto, la Corte si sposta al nucleo della questione, affermando che, avendo il reato di atti persecutori natura abituale, esso si consuma nel tempo e nel luogo dell’ultima condotta. La conseguenza naturale di tale consolidato principio è che, essendo le condotte collocate in un periodo cominciato prima e concluso dopo l’avvento della riforma, a rilevare ai fini del regime sanzionatorio applicabile sarà proprio l’ultima condotta (posteriore dunque alla modifica, non potendosi mettere in discussione, come detto, la collocazione temporale, in mancanza di uno specifico motivo avanzato in sede di merito), che determinerà, in definitiva, il momento consumativo del delitto.
