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Sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione al disallineamento tra la disciplina dei colloqui visivi e telefonici del detenuto in caso di rapporti nascenti dalla convivenza di fatto. 

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Sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione al disallineamento tra la disciplina dei colloqui visivi e telefonici del detenuto in caso di rapporti nascenti dalla convivenza di fatto. 


Il tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza n. 112 del 28 maggio 2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, c. 2-quater, lett. b), l. n. 354/1975 per violazione degli artt. 3 e 2-117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata “con i familiari e conviventi” anziché “con i familiari e conviventi e persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11”. 

Nel caso di specie, si procedeva in relazione al reclamo proposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva autorizzato un detenuto a svolgere colloquio telefonico sostitutivo del colloquio ordinario (in presenza) con la convivente more uxorio del figlio e madre della nipote. 

In precedenza, l’autorità giudiziaria aveva autorizzato i colloqui visivi tra i due, motivando la propria decisione attraverso il richiamo, da un lato, alla previsione dell’art. 41 bis circa la possibilità di autorizzare in casi eccezionali tali colloqui anche con persone diverse dai familiari e conviventi, e, dall’altro, alla circolare DAP del 2 ottobre 2017, che (oltre a richiedere l’acquisizione del parere non vincolante della DDA ai fini della suddetta autorizzazione) prevede il diritto del detenuto a mantenere le relazioni familiari nascenti dai rapporti di convivenza di fatto. 
Di fatti, la decisione non era stata impugnata dall’Amministrazione penitenziaria. Successivamente, tuttavia, lo stesso detenuto aveva richiesto di effettuare un colloquio telefonico sostitutivo con la donna, incontrando il diniego della direzione. 

Avverso tale diniego il detenuto aveva dunque proposto reclamo, accolto dal Magistrato di Sorveglianza, il quale rilevava che in costanza del rapporto e in forza della precedente autorizzazione ai colloqui visivi, spettasse al ricorrente anche il successivo colloquio telefonico. 
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, non condividendo tali assunti, proponeva infine il reclamo oggetto dell’ordinanza in parola, con la quale, appunto, il Tribunale di Sorveglianza sollevava la questione di costituzionalità esposta. 

Il fulcro della questione è il seguente: mentre per i colloqui visivi viene ammessa la possibilità di accesso per le “persone diverse dai familiari e conviventi in casi eccezionali”, lo stesso richiamo non viene effettuato con riferimento ai colloqui telefonici. 
Per il Tribunale di Sorveglianza, tale disallineamento potrebbe essere foriero di disuguaglianze e violare il principio di ragionevolezza; pertanto, considerata la potenziale violazione degli articoli richiamati, rivolgersi ai Giudici delle leggi risultava imperativo: bisognerà ora attendere che essi si pronuncino sulla questione, per verificare la fondatezza di tali dubbi.