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La linea sottile tra le massime di esperienza e la convinzione soggettiva del giudicante.

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La linea sottile tra le massime di esperienza e la convinzione soggettiva del giudicante.


Nella sentenza n. 23093 del 2017, la Quarta sezione della Corte di Cassazione ha tracciato la linea di confine tra le “generalizzazioni empiriche” che costituiscono le comuni massime di esperienza e le “semplici illazioni o criteri meramente intuitivi” che il giudice potrebbe adottare nell’ambito della decisione, incorrendo, in tal caso, in contraddizione con la libertà di scegliere i criteri di inferenza in relazione alle proprie argomentazioni, garantita a condizione che venga offerta “idonea giustificazione di tale scelta”. 

La vicenda oggetto di ricorso si presentava, in punto di fatto, piuttosto lineare: il ricorrente era accusato del furto di un cartello stradale dismesso.
Di tale condotta, la Corte valorizzava la concreta inoffensività, e il ricorso si concludeva con l’annullamento senza rinvio. 
I giudici di legittimità rilevavano, invero, come l’oggetto del furto fosse vera e propria res derelicta, e, di conseguenza, privilegiavano l’“esigenza di sottrarre all’area della punibilità i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo”.

Il giudice di merito, al contrario, aveva sostenuto che un cartello stradale del tipo di quello in esame potesse anche essere “oggetto di interesse storico e artistico, in quanto collocabile in esposizioni, mostre e collezioni private”, considerando tale asserto una massima di esperienza. 
Ebbene, la Suprema Corte dissentiva sul punto, definendo la massima di esperienza come quel “giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo e valevole per nuovi casi”.

In tale prospettiva, la motivazione della Corte d’Appello di Palermo non risultava adeguata, e – essendo il compito dei giudici di legittimità quello di “verificare la razionale plausibilità dell’argomentazione, al fine di controllare la validità delle inferenze che la compongono e di giustificare, in termini di coerenza logica, la statuizione conclusiva” – ne derivava la necessaria censura di illogicità.

In conclusione, come criterio di distinzione, la Corte individuava il seguente principio: “nella massima di esperienza il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione”, mentre “la convinzione soggettiva del giudicante è insuscettibile di riscontro empirico e, quindi, di dimostrazione”.
Pertanto, “nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza, ad esclusione di ogni orientamento soggettivo del giudice”.