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Non vi è concorso formale tra le operazioni distrattive e quelle causative del fallimento

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Non vi è concorso formale tra le operazioni distrattive e quelle causative del fallimento

In tema di bancarotta fraudolenta, Il GUP del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta dell’Avv. Torrisi di prosciogliere l’imputato per violazione del divieto di ne bis in idem, in quanto processato per due volte sul medesimo fatto, seppur contestato una volta come operazione distrattiva (art. 216 comma 1 n. 1 L. Fallim.), ed in un secondo processo come operazione dolosa causativa del dissesto (art. 223 c. 2 n. 2 L. Fallim.). Non essendo configurabile il concorso formale tra le due norme, il Giudice ha prosciolto l’imputato in udienza preliminare per violazione dell’art. 649 c.p.p.