In tema di indebite percezioni a danni dello Stato (art. 316ter c.p.), il Tribunale del Riesame di Catania ha accolto la tesi difensiva dell’Avv. Torrisi ed ha considerato le Circolari dell’Agenzia dell’Entrate fonti di errori scusabili – e come tali non punibili alla stregua dell’art. 47 comma 3 c.p.p. – rigettando la richiesta del PM di sequestro preventivo di denaro erogato dallo Stato ad imprese in difficoltà a causa del Covid. L’errore inevitabile, commesso dall’agente per ignoranza, esclude il fumus delicti, presupposto fondamentale per l’applicazione del sequestro preventivo del profitto del reato.
